DPCM 8 agosto 2020: nuove indicazioni svolgimento attività sportive

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Federazione

Il DPCM dell’8 agosto 2020 ha fornito nuove indicazioni in merito allo svolgimento delle attività sportive (individuali, coppie, squadre), fermo restando l’adozione di misure precauzionali volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Sulla base delle stesse si diramano le seguenti indicazioni:

  1. a  decorrere dal  1° settembre  2020 è consentita la partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore entità, purchè non si superi il numero massimo di 200 spettatori. Per eventi di minore entità si intendono le gare, che pur non essendo state dichiarate dalla F.I.Bi.S. di interesse nazionale e regionale, risultano regolarmente autorizzate dai comitati territoriali o dalla CTN. In ogni caso la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie, applicando il protocollo sanitario approvato dalla F.I.Bi.S.; 

  2. gli eventi  e  le  competizioni  sportive - riconosciuti  di interesse nazionale  e  regionale  dalla F.I.Bi.S.  sono consentiti a  porte  chiuse  senza la presenza di pubblico, nel rispetto  del protocollo sanitario emanato dalla Federazione. In ogni caso, in attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene che possano applicarsi le disposizioni di cui alla lettera a).Anche le sessioni di allenamento degli atleti, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  sopra;
     
  3. l'attività sportiva di base (intendendo per tale anche quella dei tesserati di IV categoria) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

  4. In caso di manifestazioni sportive ove sia prevista la partecipazione  di  atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia è vietato o per i quali è prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negatività  e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in conformità con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo organizzatore dell'evento.