DPCM 24 ottobre 2020: nuove disposizioni svolgimento attività sportiva

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Federazione

PREMESSA

Con DPCM del 24 ottobre 2020, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha emanato nuove disposizioni volte a contenere il diffondersi dell’epidemia COVID-19.

Le recenti disposizioni, annullano completamente quelle dei DPCM precedenti ed introducono nuove restrizioni in merito allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

Si invitano, pertanto, tutte le associazioni sportive affiliate ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito riportate, attenendosi all’applicazione del protocollo sanitario emanato dalla Federazione.

In alcuni casi è stato segnalato che gli organi di controllo locali hanno confuso le ASD/SSD affiliate con le sale giochi, applicando ad esse le disposizioni previste per le attività ludico-ricreative.

Tale interpretazione è assolutamente errata in quanto le associazioni affiliate sono a tutti gli effetti associazioni sportive che praticano lo sport del biliardo riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni e società sportive del CONI.

A tal fine, fermo restando la disponibilità degli uffici federali a fornire ogni documentazione a supporto, si invitano i CSB affiliati a stampare il certificato di iscrizione al Registro Coni da poter esibire in sede di controllo.

NUOVE DISPOSIZIONI DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020.

Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha disposto quanto segue:

Attività Sportiva

É consentito lo svolgimento delle competizioni individuali e a squadre riconosciute di interesse nazionale dalla F.I.Bi.S. o dagli EPS che abbiano uno specifico settore per la disciplina del biliardo sportivo.

Pertanto, tutte le manifestazioni sportive (individuali e a squadre) riconosciute dalla F.I.Bi.S., avente interesse nazionale possono disputarsi regolarmente nel rispetto dell’applicazione del protocollo sanitario approvato dalla Federazione e senza la presenza di pubblico.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le misure previste dal protocollo sanitario federale garantendo la corretta sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria periodico, e il distanziamento degli atleti e degli addetti alla manifestazione di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura.

Per manifestazioni avente interesse nazionale si intendono tutte le manifestazioni avente valore ai fini della classifica nazionale.

Pertanto anche le fasi regionali e provinciali dei campionati sono da intendersi di carattere nazionale.

Non sono consentite competizioni che non siano riconosciute di interesse nazionale dalla Federazione.

Pertanto si invitano le associazioni affiliate a non svolgere al proprio interno manifestazioni che non rientrino tra quelle indicate nel DPCM, al fine di evitare provvedimenti di chiusura.

Attività di allenamento degli atleti

Resta consentita l’attività di allenamento degli atleti tesserati agonisti purchè a porte chiuse e nel rispetto del protocollo sanitario emanato dalla Federazione.

L’accesso ai locali della singola associazione sportiva affiliata alla F.I.Bi.S. è consentito unicamente agli atleti tesserati agonisti per la Federazione anche se appartenenti ad altri CSB affiliati.

L’attività di allenamento è consentita esclusivamente in CSB affiliati alla F.I.Bi.S..

Attività di base

L’attività sportiva di base (intendendo per tale anche quella svolta dai tesserati di IV categoria) non è consentita in quanto non  rientra tra quelle previste dal DPCM.

Associazioni ospitate all’interno di pubblici esercizi (BAR)

I pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione (bar) possono svolgere le proprie attività dalle 5,00 fino alle 18,00 con consumo al tavolo (Max quattro persone conviventi per tavolo). Per le associazioni sportive affiliate che svolgono la propria attività all’interno di pubblici esercizi (bar) si precisa che la previsione di chiusura è relativa all’attività di somministrazione, ma non all’esercizio della pratica sportiva.

A tal fine sarà necessario che l’associazione sportiva stipuli apposito contratto con l’esercente al fine di evidenziare che l’uso dei campi di gioco (biliardi) è riservato ai tesserati dell’ASD che non vanno confusi con i clienti del locale e che l’esercente ne dia comunicazione all’autorità di controllo locale.

Ovviamente in tali casi l’attività di somministrazione dovrà cessare alle 18,00 e nella sala che ospita i biliardi dovranno essere presenti unicamente i tesserati.

Analoga disposizione è applicabile per le associazioni sportive dove sono presenti servizi di somministrazione.

Si invitano i presidenti delle associazioni affiliate a verificare le eventuali ordinanze emanate dai comuni, dalle regioni o provincie autonome di appartenenza.

Controlli

In caso di controlli delle autorità preposte il Presidente del CSB dovrà esibire il certificato di iscrizione nel Registro Coni da cui risulta l’affiliazione alla Federazione e l’elenco dei tesserati dell’associazione.

I tesserati presenti, qualora in possesso, dovranno esibire la tessera federale.

Si allega alla presente il testo del nuovo DPCM per le opportune verifiche da parte degli interessati.

Si invitano gli atleti e i responsabili delle singole associazioni sportive ad attenersi al protocollo sanitario emanato dalla Federazione.

 

pdf DPCM 24 ottobre (1.58 MB)