Avviso ai Tesserati FI.Bi.S.

COMITATO PROVINCIALE NAPOLI-CASERTA
AVVISO A TUTTI I TESSERATI DELLA PROVINCIA NA/CE




Si avvisano i tesserati della Provincia Na/Ce che non saranno più tollerati tesseramenti e partecipazioni a gare in altre Associazioni/Federazioni, quindi onde evitare sanzioni disciplinari, si richiamano i giocatori alla osservanza di quanto disposto nell’Art. 9 e 11 del Regolamento Organico, sotto riportati.

 Art. 9 VINCOLO FEDERALE – TESSERAMENTO

Il tesseramento è l’atto volontario che lega una persona alla F.I.Bi.S. in un rapporto sportivo senza scopo di lucro e improntato ai principi del dilettantismo emanati dal C.O.N.I., salvo quanto contenuto nell’ultimo comma dell’art. 6 dello Statuto.
Hanno facoltà di tesserarsi alla F.I.Bi.S. persone di ambo i sessi di nazionalità italiana (o straniera con residenza italiana) di età compresa tra quelle previste da ciascuna categoria federale, immuni da indegnità morale o sportiva e da provvedimenti di radiazione emessi dalla F.I.Bi.S. o da altri organismi o federazioni sportive.
La Federazione ha facoltà di richiedere l’esibizione di documenti comprovanti i requisiti richiesti per il tesseramento, anche per ciò che
concerne l’età dei minori.
Il tesserato ha il dovere di osservare lo Statuto e i Regolamenti federali; e’ tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli organi federali ed è soggetto alle norme statutarie e regolamentari degli affiliati di appartenenza.
Il tesseramento, così come l’affiliazione, ha validità annuale e vincola il tesserato all’affiliato di appartenenza limitatamente a tale periodo.
Il tesseramento avviene secondo le seguenti modalità:
a) – per gli Atleti, i tecnici, i Dirigenti sociali e i soci degli affiliati, contestualmente alla richiesta di affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione del C.S.B. e secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del regolamento organico, o comunque tramite i C.S.B. in tempi successivi alla richiesta di affiliazione o di rinnovo dell’affiliazione.
b) – per i Dirigenti federali, gli Ufficiali di gara, e i Membri onorari, qualora non siano già tesserati, tramite la Segreteria Federale.
Gli Atleti dovranno tesserarsi per un C.S.B. appartenente alla provincia in cui hanno la residenza.
Gli Atleti con cittadinanza estera potranno essere tesserati sempre tramite i C.S.B., previo nulla osta della Federazione estera di
appartenenza. Nell’ambito dell’attività svolta dalla rappresentativa italiana, prevista dall’art. 6, ultimo comma, dello Statuto Federale, gli Atleti selezionati potranno tesserarsi anche direttamente presso la Segreteria federale.
Gli Atleti temporaneamente impegnati nel servizio militare potranno tesserarsi tramite un C.S.B. appartenente alla provincia ove svolgono il servizio. Qualora fossero precedentemente tesserati per un C.S.B. della provincia di residenza avranno diritto di ottenere il nulla osta per lo svolgimento dell’attività agonistica nella provincia ove svolgono il servizio militare.
E’ sempre vietato procede ad un duplice tesseramento.
I tecnici potranno essere tesserati per il C.s.b. presso il quale svolgono la propria attività
In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o logorio della tessera, la Segreteria federale, a seguito di regolare denuncia sottoscritta dal tesserato, potrà rilasciare al tesserato un duplicato della tessera portante lo stesso numero della prima.
Il vincolo federale - tesseramento - si scioglie nei seguenti casi:
a) – per scadenza dell’anno sportivo;
b) – per cessazione di appartenenza alla F.I.Bi.S.;
c) – recesso;
d) – squalifica di un anno;
e) – radiazione.

Art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Con il proprio tesseramento l’Atleta acquisisce i seguenti diritti e doveri:
* Partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant’altro sia contenuto nello Statuto sociale.
* Partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi però’ della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale.
* Partecipare solamente alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; partecipare a competizioni sia all’estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, solo quando tale partecipazione sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti della Federazione.
* Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l’intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione.
* Non avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli Organi federali o alle persone che li
rappresentano.
* Accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Organi federali e dagli Ufficiali di gara.
* Tenere un comportamento ineccepibile sia come sportivi che come privati; non intervenire in compiti specifici la cui competenza e’ attribuita ad organismi preposti a tale mansione.
* Presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara o sociale, secondo i regolamenti prescritti dagli Organi federali.
* I diritti e gli obblighi di cui sopra vengono assunti all’atto del primo tesseramento alla F.I.Bi.S. e permangono nelle more del rinnovo del tesseramento. Ad insindacabile giudizio del Consiglio federale la F.I.Bi.S. ha la facoltà di non concedere o ritirare la tessera ai soggetti che abbiano leso l’immagine della Federazione o abbiano contravvenuto ai principi fondamentali del CONI e dello Statuto della F.I.Bi.S..
Il provvedimento deve essere motivato per iscritto e comunicato entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento del Consiglio federale al soggetto interessato.