Codice di Giustizia Sportiva

Principi e obiettivi della Giustizia sportiva

La tutela dell’ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce piena autonomia e indipendenza, è assicurata dall’introduzione del Codice della Giustizia Sportiva emanato con la deliberazione n. 1519 del Consiglio nazionale del CONI.

La codificazione disciplina i procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, nonché, i procedimenti innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI; regolamenta, inoltre, i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI.

Il Codice prevede, inoltre, il potere in capo ad ogni Federazione di emanare provvedimenti per comportamenti rilevanti sul piano disciplinare posti in essere dai propri tesserati e affiliati, anche in conformità a quanto eventualmente sancito dalle Federazioni internazionali di appartenenza. 
E’, inoltre, disposto che per quanto non disciplinato in modo esplicito dal Codice, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

L’ordinamento sportivo si innerva attorno a principi supremi al fine di realizzare la parità tra le parti, il contraddittorio tra di esse e la effettività del principio del giusto processo.
 A tal riguardo, i giudici e le parti si impegnano a cooperare per rendere ragionevole la durata del processo, dato l’interesse superiore dello svolgimento delle competizioni sportive e dell’andamento delle attività federali.

La decisioni dei giudici sportivi e dei giudici federali devono essere sempre motivate e rese pubbliche. Eventuali vizi di forma degli atti, purché non comportino violazioni dei principi espressi dal Codice, non costituiscono cause di invalidità.

Il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo è altresì assicurato dalle disposizioni dagli Statuti e dai Regolamenti di Giustizia adottati dalle varie Federazioni Sportive nazionali e dalle Discipline Sportive Associate.

 

Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

Sono organi di giustizia presso la Federazione:

a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello;
b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.
Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia 
presso la Federazione, all’atto dell’accettazione dell’incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l’adozione delle misure di competenza.

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell’incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva.

La carica di organo di giustizia presso una Federazione è incompatibile con la carica di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di organo di giustizia o di procuratore presso altre Federazioni.

 

Commissione federale di garanzia

Presso ogni Federazione è istituita la Commissione federale di garanzia, con lo scopo di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna Federazione - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del CONI.

 

Accesso alla giustizia sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l’Ufficio del gratuito patrocinio o avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il Coni.

 

Provvedimenti di clemenza

Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall’adozione della sanzione definitiva. 2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

 

Registro delle sanzioni disciplinari

In ottemperanza a quanto disposto nei “Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate” gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CONI per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.