GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi territoriali” pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- i comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
- ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Avv. Massimo Rosso
Effettivo
PROCURA FEDERALE
La Procuratore Federale promuove la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
Le funzioni del “Procuratore Federale” sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l’addetto all’Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Avv. Massimiliano Canè
Procuratore Federale
Avv. Ugo de Martini
Procuratore aggiunto
Avv. Elisa Lombardo
Procuratore aggiunto
Avv. Filippo Carta
Sostituto Procuratore
Avv. Giuliano Tavera
Sostituto Procuratore
TRIBUNALE FEDERALE
Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Avv. Roberto Filocamo
Presidente
Avv. Simone Bilotta
Componente
Avv. Antonio Commisso
Componente
Avv. Alberto Fantini
Componente
Avv. Valentina Gigliotti
Componente
Avv. Luigi Giuseppe Greco
Componente
CORTE FEDERALE D'APPELLO
La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023.
Avv. Fausto Bruzzese
Presidente
Avv. Palmira Careri
Componente
Avv. Teresa Cinzia Comberiati
Componente
Avv. Maria Ginevra Paolucci
Componente
Avv. Salvatore Satira
Componente
Avv. Ivan Sorbo
Componente
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
“La Corte Sportiva di Appello” giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell’astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Delibera del Consiglio Federale n.29 del 03.08.2023.
Avv. Giuseppe Cherubino
Presidente
Avv. Giuseppe Bruzzese
Componente
Avv. Prof. Francesco Casarola
Componente
Avv. Elisa Fabbri
Componente
Avv. Federica Ginese
Componente
Avv. Filippo Maria Moffa
Componente
COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura Federale. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. Delibera del Consiglio Federale n. 53 del 22/12/2021.
Prof. Avv. Gabriele Sepio
Presidente
Prof. Dott. Filippo Dami
Componente
Avv. Massimiliano Giorgi
Componente
CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Come previsto dall'art. 77, 1° comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, il Consiglio Federale ha stabilito che, per il Quadriennio Olimpico 2021/2024, gli importi dovuti dal ricorrente o reclamante sono i seguenti:
- Per le controversie inerenti infrazioni tecniche: in prima istanza è possibile presentare il ricorso al Giudice Unico Nazionale competente per i campionati e le competizioni in ambito nazionale, regionale e provinciale. Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 250 a pena di irricevibilità del ricorso stesso. Avverso la pronuncia del Giudice Unico Nazionale è possibile, in seconda istanza, proporre reclamo alla Corte Sportiva di Appello. Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 500 a pena di irricevibilità del ricorso stesso.
- Per controversie di natura disciplinare: In prima istanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Federale. Il ricorso di prima istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 250 a pena di irricevibilità del ricorso stesso. Avverso la pronuncia del Tribunale Federale è possibile, in seconda istanza, proporre reclamo alla Corte Federale di Appello. Il reclamo di seconda istanza deve essere preceduto dal versamento del contributo di giustizia di euro 500 a pena di irricevibilità del ricorso stesso.
La disposizione di bonifico, sul seguente IBAN: IT50G0306909606100000193194 intestato a Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling dovrà riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce (se assegnato) ovvero l'indicazione delle parti.
In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso o del reclamo, il contributo versato verrà restituito. L'accoglimento di una impugnazione in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.
CONTATTI
Federazione Italina Sport Biliardo e Bowling
Sede legale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI)
Sede operativa Biliardo: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano (MI) - Tel. 0270002609
Sede operativa Bowling: Via F. Antolisei, 6 – 00173 Roma (RM) - Tel. 063311705
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