DPCM 18 ottobre 2020: Nuove Indicazioni svolgimento attività sportiva

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Federazione

PREMESSA

L’attuale situazione epidemiologica ha indotto il Governo ad emanare nuove disposizioni che integrano e, in alcuni casi, sostituiscono le norme già presenti nel DPCM del 13 ottobre scorso.

Un eventuale incremento dei contagi, qualora riconducibile allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche comporterebbe la chiusura di ogni attività sul territorio nazionale con grave danno per tutte le associazioni e società sportive operanti nei diversi sport.

Si invitano, pertanto, tutte le associazioni sportive affiliate ad attenersi scupolosamente alle indicazioni del protocollo sanitario emanato.

In alcuni casi è stato segnalato che gli organi di controllo locali hanno confuso le asd/ssd affiliate con le sale giochi, applicando ad esse le disposizioni previste per le attività ludico-ricreative.

Tale interpretazione è assolutamente errata in quanto le associazioni affiliate sono a tutti gli effetti associazioni sportive che praticano lo sport del biliardo riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni e  società sportive del CONI.

A tal fine, ferma restando la disponibilità degli uffici federali a fornire ogni documentazione a supporto, si invitano i csb affiliati a stampare il certificato di iscrizione al Registro Coni da poter esibire in sede di controllo.

NUOVE DISPOSIZIONI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020.

Il DPCM del 18 ottobre 2020 ha integrato e modificato alcune norme rispetto a quello dello scorso 13 ottobre per cui si ritiene in tale sede necessario riepilogare le norme vigenti.

Attività Sportiva

É consentito lo svolgimento delle competizioni individuali e a squadre riconosciute di interesse nazionale e regionale dal Coni, dal CIP, dalle FSN, DSA e EPS.

Pertanto, tutte le manifestazioni sportive riconosciute dalla F.I.Bi.S., avente interesse nazionale e/o dei comitati regionali (incluse le prove svolte a livello provinciale di interesse regionale) possono disputarsi nel rispetto dell’applicazione del protocollo sanitario approvato dalla Federazione.

In occasione di tali eventi l’impianto ospitante dovrà garantire che durante la manifestazione il pubblico (soggetti diversi dagli atleti partecipanti, dirigenti e ufficiali di gara) non sia superiore alle 15% della capienza totale dell’impianto e, comunque non superiore alle 200 unità.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le misure previste dal protocollo sanitario federale garantendo la corretta sanificazione degli ambienti, il ricambio d’aria periodico, l’assegnazione preventiva dei posti a sedere e il distanziamento di almeno un metro frontale e laterale tra gli spettatori dell’evento, con obbligo di misurazione della temperatura.

Non sono consentite competizioni che non siano riconosciute di interesse nazionale o regionale dalla Federazione.

Pertanto si invitano le associazioni affiliate a non svolgere al proprio interno manifestazioni che non rientrino tra quelle indicate nel DPCM, al fine di evitare provvedimenti di chiusura.

Attività di allenamento degli atleti

Resta consentita l’attività di allenamento degli atleti tesserati purchè a porte chiuse e nel rispetto del protocollo sanitario emanato dalla Federazione.

Attività di base

L’attività sportiva di base (intendendo per tale anche quella svolta dai tesserati di IV categoria) è consentita nel rispetto dei vincoli di distanziamento sociale ed evitando qualsiasi forma di assembramento.

A tal fine appare opportuno che le singole associazioni sportive adottino sistemi di prenotazione dei tavoli onde evitare assembramenti.

Associazioni ospitate all’interno di pubblici esercizi (BAR)

I pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione (bar) possono svolgere le proprie attività fino alle 24,00 con consumo al tavolo (Max sei persone per tavolo) e fino alle 18,00 in assenza di consumo al tavolo e con consumo al banco.

Per le associazioni sportive affiliate che svolgono la propria attività all’interno di pubblici esercizi (bar) si precisa che la previsione di chiusura è relativa all’attività di somministrazione, ma non all’esercizio della pratica sportiva.

A tal fine sarà necessario che l’associazione sportiva stipuli apposito contratto con l’esercente al fine di evidenziare che l’uso dei campi di gioco (biliardi) è riservato ai tesserati dell’asd che non vanno confusi con i clienti del locale e che l’esercente ne dia comunicazione all’autorità di controllo locale.

Ovviamente in tali casi l’attività di somministrazione dovrà cessare alle 24,00 o alle 18,00 e nella sala che ospita i biliardi dovranno essere presenti unicamente tesserati.

Si invitano i presidenti delle associazioni affiliate a verificare le eventuali ordinanze emanate dai comuni, dalle regioni o provincie autonome di appartenenza.

Si allega alla presente il testo del nuovo DPCM per le opportune verifiche da parte degli interessati.

Si invitano gli atleti e i responsabili delle singole associazioni sportive ad attenersi al protocollo sanitario emanato dalla federazione.

 

pdf DPCM_18_ottobre_2020 (477 KB)

pdf DPCM 13 ottobre 2020 (1.61 MB)