Coronavirus: sintesi disposizioni legislative DL n. 18 del 17/3/20

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Federazione

Si riassume di seguito quanto di compentenza ed interesse delle associazioni sportive previsto dal decreto D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha introdotto le misure di intervento per lo sport italiano

1. Sospensione termini di versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61)

Per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoriasono sospesi fino al 31 maggio 2020.

Gli importi non versati potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure rateizzati in un massimo di cinque rate di pari importo scadenti il 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2020.

I versamenti scadenti successivamente al 31 maggio (ad esempio gli F24 da pagare il 16 giugno) seguiranno le scadenze ordinarie.

2. Versamenti IVA (art. 61 co.3)

I versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020 sono sospesi e dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure rateizzati in un massimo di cinque rate di pari importo scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre 2020.

3. Comunicazioni certificazione unica (art.62, co.1)

Le certificazioni uniche dovranno essere consegnate ai percipienti e trasmesse all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari non essendo prevista ai sensi dell’art. 62 comma 1, alcun differimento dei termini.

4. Sospensione cartelle esattoriali (art.68)

I pagamenti delle cartelle emesse dall’Agenzia della Riscossione scadenti nel periodo dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi e dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. 

5. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art.95)

Le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione, le società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, potranno sospendere il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento degli impianti sportivi di proprietà dello Stato e degli Enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) scadenti dal 18 marzo al 31 maggio 2020.

Il pagamento dei canoni scaduti dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure rateizzati in un massimo di cinque rate di pari importo scadenti il 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2020.

Le rate scadenti in data successiva al 31 maggio dovranno essere pagate nei termini previsti dal contratto.

6. Indennità collaboratori sportivi (art. 96)

Il decreto ha assegnato alla società Sport e Salute un fondo di cinquanta milioni di euro finalizzato alla erogazione delle indennità previste dall’art. 27 del decreto, ai soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lett.m) del Tuir, con tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal Coni (FSN, DSA, EPS, asd, ssd).

La norma pone precise condizioni per poter accedere al beneficio:

1. I rapporti devono essere preesistenti alla data del 23 febbraio 2020;
2. La domanda deve essere corredata da autocertificazione che attesti la preesistenza del rapporto e che il soggetto richiedente non disponga di altri redditi da lavoro;
3. La valutazione dovrà avvenire sulla base delle risultanze del Registro Coni istituito con D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. Il richiamo all’art. 27 del decreto, inoltre, impone che il soggetto non debba disporre di redditi da pensione né sia iscritto a forme previdenziali obbligatorie.

Le modalità di presentazione della domanda, la tipologia di soggetti che potranno accedere all’indennità e la documentazione da allegare dovranno essere definite entro il 1 aprile 2020 con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Certamente tra le categorie che avranno diritto all’indennità rientreranno i collaboratori amministrativo-gestionali e i tecnici, mentre per le altre categorie bisognerà attendere l’emanazione del decreto. 

Si ricorda che è prevista l’erogazione di una indennità massima di 600 euro per il solo mese di marzo 2020, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

 

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