A seguito delle osservazioni pervenute dai Presidenti delle Società e Associazioni Sportive affiliate si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti in merito agli adempimenti previsti per gli apparecchi da intrattenimento che rientrano nell’art. 110, comma 7 c, del TULPS.
Con la Determinazione Direttoriale del 1° giugno 2021 l’Agenzia dei Monopoli (ADM) aveva definito le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’istallazione e l’utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 c, del TULPS (tra cui rientrano i biliardi) nei locali aperti al pubblico, nei circoli e nelle associazioni di qualunque specie.
Pertanto, anche le associazioni sportive affiliate alla F.I.Bi.S. dovevano rispettare le predette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022, che prevedevano:
- l’obbligo di richiedere all’ADM un nullaosta per ogni biliardo istallato mediante autocertificazione (che attestasse la conformità tecnica dei biliardi);
- una limitazione del numero di biliardi installati in funzione delle dimensioni del locale.
Il termine, più volte prorogato, è scaduto inderogabilmente il 30 aprile 2022 ed è prevista una sanzione per coloro che non avessero ottenuto il rilascio del nullaosta.
In questi mesi, da parte dei presidenti delle ASD/SSD affiliate e dei Dirigenti federali, era stato sollecitato un intervento federale per ottenere un chiarimento che distinguesse i biliardi utilizzati a fini sportivi da quelli utilizzati a fini di puro intrattenimento, limitando a questi ultimi l’applicazione delle disposizioni emanate dall’ADM.
Tale chiarimento era altresì necessario in quanto, come ricorderanno i tesserati, l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti è vincolata all’uso sportivo dei biliardi e la qualifica come apparecchi da intrattenimento avrebbe comportato il rischio di assoggettare nuovamente gli stessi a tale imposta.
Sono state, pertanto promosse una serie di iniziative istituzionali, in collaborazione con il CONI, al fine di poter ottenere dall’ADM criteri soggettivi e oggettivi chiari volti a distinguere i biliardi qualificabili come apparecchi da intrattenimento da quelli qualificabili come attrezzature sportive non assoggettabili ad alcun adempimento.
Con il Protocollo siglato lo scorso 10 maggio tra il CONI e l’ADM sono stati definiti i criteri oggettivi (numero di biliardi utilizzati a fini sportivi in misura non superiore al 15% dei tesserati) confermando i criteri soggettivi già previsti dall’Agenzia delle Entrate per l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti (utilizzo dei biliardi riservato ai tesserati per fini di allenamento e competizione), ponendo a carico della Federazione l’obbligo di comunicare entro il 30 giugno l’elenco delle ASD/SSD affiliate e il numero di biliardi utilizzati a fini sportivi da ciascuna affiliata.
È stato altresì ottenuto che, per le sole ASD/SSD affiliate, il termine per richiedere il nullaosta per i biliardi in eccedenza non utilizzati a fini sportivi, fosse prorogato al 15 giugno senza applicazione di sanzioni.
Al fine di consentire alle ASD/SSD di poter comunicare nella piattaforma di tesseramento la tipologia di biliardi utilizzati a fini sportivi (marca, disciplina praticabile, etc.), gli eventuali nuovi tesserati, nonché alle neocostituite di poter richiedere l’affiliazione, è stata prevista la riapertura del tesseramento fino al 20 giugno 2022.
Tali disposizioni dell’ADM consentono alle nostre affiliate di semplificare gli adempimenti necessari per ottenere l’esenzione dagli adempienti previsti per gli apparecchi da intrattenimento e di avere maggiori garanzie circa l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti.
Certi di aver fornito i chiarimenti necessari, si comunica che i Comitati Regionali procederanno nei prossimi giorni a promuovere incontri con gli affiliati per fornire le necessarie indicazioni.