Precisazioni ulteriori sul D.P.C.M. del 26/04/2020

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Federazione

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Fase 2)

Al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) con cui sono state approvate nuove misure per il contenimento dell’emergenza COVID-19 nella cosiddetta “Fase 2” si precisa quanto segue:

Entrata in vigore:

Le disposizioni, che si applicano sull’intero territorio nazionale, entrano in vigore dal 4 maggio 2020, data in cui cessano di produrre effetti i DPCM 10 aprile, e sono efficaci sino al 17 maggio.

 

Proroga della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi e piscine  (art. 1, co. 1, lett. u)

Il DPCM prevede la proroga della sospensione delle attività dei centri sportivi.
Pertanto, non potranno riprendere in alcun modo le ordinarie attività delle associazioni e società sportive in quanto permane l’obbligo di chiusura dei centri sportivi.

Eventi (anche formativi) e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

Ogni tipo di evento e competizione è sospeso in attesa di nuove disposizioni legislative

 

Allenamenti

Il decreto ha previsto la possibilità di effettuare le sessioni di allenamento dei soli atleti di discipline sportive individuali (tra cui tutte le discipline del Biliardo Sportivo), riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni (o Discipline Associate), in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Al momento, essendo state annullate o sospese, in attesa di ulteriori indicazioni normative, tutte le competizioni sportive nazionali ed internazionali non è possibile individuare alcun atleta di interesse nazionale a cui consentire di allenarsi.

In caso di ripresa delle attività sportive nazionali e internazionali si provvederà ad identificare gli atleti per i quali è possibile la ripresa degli allenamenti in funzione delle manifestazioni a cui dovranno partecipare.

Si precisa che l’individuazione degli atleti prescinde dalle categorie di appartenenza e sarà definita solo in base ai soggetti interessati a partecipare alle competizioni autorizzate.

Divieto di manifestazioni di qualsiasi natura (art. 1, co. 1, lett. i)

Restano sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.


Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti.

Si invita, in ogni caso, a verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e Autorità competenti.