Il Decreto Legislativo n.33 del 25 marzo 2025, ha approvato il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, prevedendo, all’art. 45, comma 9, che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applica la ritenuta alla fonte del 20% qualora l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. In caso di superamento di tale soglia nel periodo di imposta la ritenuta andrà applicata su tutti gli importi corrisposti nel periodo di imposta.
L’entrata in vigore del Decreto è fissata al 1 gennaio 2026, pertanto dalla lettura del testo sembrerebbe che per il periodo di imposta 2025 debba continuare ad applicarsi la ritenuta su tutti i premi a prescindere dall’ammontare corrisposto.
Sulla base di quanto sopra, in attesa di successivi chiarimenti, si procederà ad applicare la ritenuta su tutti i premi anche se di importo inferiore a 300 euro.
Qualora vi fossero indicazioni normative o di prassi differenti, si provvederà a restituire agli atleti le somme trattenute.
Comunicato_Federale_-_Decreto_Legislativo_24_marzo_2025_n._33